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L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, ha pubblicato le nuove specifiche tecniche del tracciato xml, in sostanza i nuovi codici per fattura elettronica.

Dal 1° gennaio 2021 si dovranno utilizzare i nuovi e più dettagliati codici per l’indicazione della natura IVA, si potranno inserire ritenute di tipo previdenziale nella fattura e saranno disponibili nuove tipologie di documenti.

Dal 1° ottobre 2020 al 31 Dicembre 2020 sarà possibile utilizzare il nuovo tracciato (versione 1.6), i nuovi codici per fattura elettronica, in via facoltativa.

Il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche, note di variazione ed autofatture predisposte sia con il nuovo schema che con quello attualmente utilizzato (versione 1.5).

Dal 1° gennaio 2021, invece, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml.

La fattura elettronica, per avere valenza fiscale deve rispettare precise caratteristiche capaci di garantire al documento fiscale inalterabilità e integrità nel tempo. In particolare il file XML (eXtensible Markup Language), generato secondo le specifiche fornite dall’Agenzia delle Entrate (il tracciato è stato recentemente aggiornato alla versione 1.6.1), deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, non deve contenere codice eseguibile né macroistruzioni e deve essere trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI), incaricato di recapitarlo al destinatario.

Il file dell’e-fattura può essere predisposto mediante i sistemi informatici (procedura web, app e software) messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, o mediante software propri, o messi a disposizione da parte di un intermediario.

Dal momento che la fattura viene consegnata da SdI, il cliente che la riceve ha circa due settimane di tempo per restituire una risposta (notifica di cessionario/committente) di accettazione o rifiuto.

In pratica il sistema lascia al cliente questo margine di tempo per controllare la regolarità formale della fattura (oggetto della fattura, importi, presenza di CIG e CUP, indicazione della corretta aliquota IVA, indicazione dell’eventuale split payment, ecc.). Nei casi in cui il cliente non intraprende alcuna delle due azioni (accettazione o rifiuto), lo SdI invia una notifica di decorrenza termini di consegna.

I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto (vendita on line di beni materiali con spedizione della merce tramite vettore o spedizioniere) sono esonerati dall’obbligo della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 ha individuato le operazioni esonerate dall’obbligo dell’invio telematico, includendo, tra queste, quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto, la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza (risoluzione n. 274/2009), per le quali l’art. 2 del Dpr n. 696/1996 ha previsto l’esonero da qualunque obbligo di certificazione (ricevuta o scontrino fiscale), salvo quello di emissione della fattura, se richiesta dal cliente.

Si ricorda a tutti i clienti che emettono FATTURE ELETTRONICHE che è consigliabile EMETTERE tutte le fatture verso i propri clienti ENTRO il giorno 27.12.2019, in quando la normativa attuale prevede l’impossibilità di detrarre, nel corso del 2019, l’IVA delle fatture elettroniche datate 2019 ma pervenute tramite SDI dal giorno 01.01.2020.
Quindi nel caso in cui emettiate fatture dopo il giorno 27.12.2019 è probabile che il vs cliente non possa più detrarre l’iva perché la fattura probabilmente gli verrà recapitata nel nuovo anno.

Esonero dell’obbligo di nomina del Responsabile Protezione Dati per i liberi professionisti che operano in forma autonoma, tra cui avvocati e altre figure assimilabili.

L’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali,l’ormai noto GDPR, è alle porte (25 maggio 2018). Le aziende, i liberi professionisti e le pubbliche amministrazioni si stanno affrettando a comprendere quali siano gli obblighi che graveranno a breve sulle loro teste.

Obbligo DPO

Tra questi sicuramente spicca la nomina del DPO, ovvero del responsabile della protezione dei dati personali, anche denominato RDP nella traduzione italiana. Si tratta di una nuova figura introdotta dal Regolamento Europeo che rappresenta il principale attore in termini di privacy e che deve pertanto adempiere ad una serie di compiti specificamente indicati nel GDPR.

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https://www.pmi.it/impresa/normativa/263808/gdpr-esonero-dpo-per-liberi-professionisti.html

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