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Lo scorso 1° luglio 2022 è entrato in vigore questo nuovo obbligo, ovvero per tutte le fatture ESTERE (cee o extra-cee) ricevute in formato CARTACEO, ovvero NON-ELETTRONICO, diventa obbligatorio emettere anche una versione elettronica dell'auto-fattura. Contestualmentente è stato abolito l’esterometro.

Con l’emanazione del decreto Semplificazioni di Giugno 2022, l’integrazione è da effettuare solo per operazioni di importo superiore a 5.000 Euro. Ma questa l’esclusione vale solo per quelle tipologie di operazioni relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972. In sostanza solo per tipologie di operazioni estere poco frequenti, come cessioni di beni immobili, alberghi, ristoranti, acquisto carburante…

Si chiarisce che (salvo future diverse interpretazioni della norma), purtroppo bisogna effettuare l’integrazione anche per tutte le varie micro fatture come SumUp, Amazon, Facebook, Google Ads eccetra.

Come funzionava prima di Luglio

Quando si riceveva una fattura estera (o con reverse charge) bisognava:

  • registrarla in contabilità nel registro acquisti;
  • integrarla aggiungendo l’iva;
  • registrare un’autofattura di pari importo nel registro vendite, in modo da rendere l’operazione neutra ai fini iva.

Come funziona dopo il 1°Luglio

Quando si riceverà una fattura estero (normalmente cartacea o su PDF), bisognerà emettere una fattura elettronica indicando le nuove tipologie di documento messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate.

Vediamo tutte le parti interessanti della fattura elettronica.

Campo “codice destinatario”. Dovete indicare i vostri dati per la ricezione delle fatture elettroniche. Quindi potete indicare alternativamente:

il vostro codice destinatario;
il codice generico formato da solo 7 zeri: 0000000 .
Campo “Tipo di documento”. I tipi di documento da usare sono i seguenti:

TD17 – Integrazione-autofattura per acquisto servizi dall’estero (soggetto estero residente in UE o extra UE, nella Repubblica di San Marino, oppure nella Città del Vaticano)
TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (soggetto estero residente quindi in uno dei Paesi della Comunità Europea)
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c 2, D.P.R. 633/72 (Questo caso si verifica quando il venditore estero vende beni che sono già nel territorio italiano e quindi non è necessario effettuare l’operazione di importazione o altro; in questo caso emette una fattura che riporta solo l’imponibile e non l’imposta, che andrà assolta dal compratore italiano. Questi, infatti, deve emettere l’autofattura riportando nel rispettivo documento i dati relativi all’imposta)
Emettendo le autofatture con questi Tipi di Documento, l’Agenzia delle Entrate indicherà automaticamente l’importo dell’iva sia nelle vendite che negli acquisti.

Nota tecnica:

in questa tipologia di documenti, il campo cedente/prestatore e cessionario/committente vanno messi invertiti nel tracciato xml rispetto alla normale fattura con codice TD1.  Quindi nel campo cedente/prestatore dovranno essere inseriti i dati del nostro fornitore estero. Nel campo destinatario dovranno essere inseriti i nostri dati.

Campo data

Nel campo “Data” della sezione Dati generali occorre indicare:

  • la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto da fornitore intra-UE;
  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa a fornitori extra-UE

Note di credito

Per le note di credito emesse dal cedente prestatore estero finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il Cessionario Committente nazionale, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI (codici TD17-TD18-TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04 utilizzato per le altre note di credito.

Termini tempoarli

Per quanto riguarda l’integrazione il soggetto cessionario o committente residente nel nostro Paese è tenuto ad integrare ed annotare la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con l’avvertenza di imputarla per la liquidazione del mese precedente (cioè di ricezione). Se la fattura non arriva entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, subentra l’onere di emettere autofattura (articolo 46, comma 5) entro il 15 del mese successivo (terzo mese dall’effettuazione dell’operazione).

Fatture di reverse charge italiane

Per le Fatture di reverse charge italiane non è obbligatorio fare l’integrazione, per gli acquisti interni con una fattura elettronica con inversione contabile si può continuare a integrare manualmente il documento.

Si tratta delle fatture ricevute da un soggetto italiano in cui è indicato uno dei codici iva con natura da N6.1 a N6.9 (operazioni ex art. 17 del DPR 633/72). Ad esempio possono rientrare in questa tipologia le fatture per lavori di pulizia o subappalti edili o lavori su fabbricati.

Tuttavia la circolare 13 E del 2018 consente di utilizzare già facoltativamente la modalità elettronica in maniera analoga alle fatture estere.

In questo caso si dovrà utilizzare l’apposita tipologia documento:

TD16-integrazione fattura reverse charge interno
Non vi sarà alcun obbligo dell’invio dell’integrazione a chi emesso la fattura.

In caso di errori

Se emetto un’autofattura elettronica errata è possibile eliminarla procedendo ad emettere una nuova autofattura, con lo stesso Tipo Documento e gli stessi dati di quella originale, ma con segno negativo.

Fatture estere attive

Per le fatture estere attive relative ad operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia si deve produrre una fattura elettronica di tipo TD01 (come per le fatture di vendita nazionali), con il destinatario che non sarà italiano ma estero. Siccome il destinatario estero non è dotato di uno specifico codice, bisognerà usare le 7 x nel campo codice destinatario: xxxxxxx.

Obiettivi e vantaggi di questo adempimento

La finalità della trasmissione di questa documentazione all’Agenzia delle Entrate è quella di produrre la liquidazione iva precompilata. La liquidazione iva (già disponibile ora in prova) è scaricabile sul canale Entratel o Fisconline e integrabile con dati attualmente non recepiti dall’Agenzia, come deducibilità parziale di alcune spese (ad esempio quelle telefoniche o relative alle auto).

Un vantaggio del nuovo adempimento è l’abolizione, dal 1° luglio 2022, dell’esterometro per le fatture passive estere sia UE che Extra Ue.

Il nuovo regolamento sul Registro Pubblico delle Opposizioni è in vigore dal 27 luglio 2022, prevedendo nuove procedure contro il Telemarketing selvaggio da parte degli operatori commerciali.

Sono adesso previste nuove modalità di iscrizione per gli utenti, per evitare chiamate indesiderate non più soltanto su numerazione fissa ma anche su rete mobile.

Il nuovo Regolamento permette adesso l’iscrizione al servizio anche alle utenze mobili ed a quelle fisse non presenti in elenchi telefonici pubblici. In pratica, anche i numeri riservati potranno esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing telefonico, secondo quanto previsto dalla Legge n. 5/2018.

Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il CMO 2.x assiste gli operatori all'esportazione dei numeri di telefono dei propri contatti per validarli attraverso le apposite procedure previste dal nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, permettendo agli operatori di telemarketing che utilizzano il CMO di chiamare SOLO i numeri che non hanno richiesto l'opposizione evitando quindi attività illegali e sanzioni.

Per maggiori informazioni a questo proposito, non esitate a contattarci.

Dal 1° luglio scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti forfettari che applicano la flat tax al 15% su redditi fino a 65mila euro.

In base alle anticipazioni, viene abolita l’esenzione per le Partite IVA che applicano il regime forfetario, con un periodo transitorio per l’applicazione delle sanzioni (per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, per fatture elettroniche emesse entro il mese successivo a quello dell’operazione) ed una esclusione dall’obbligo di e-fattura per i forfettari fino a 25mila euro.

Dal 1 ottobre 2021 è entrata in vigore la fatturazione elettronica a San Marino per le operazioni di interscambio merci e servizi con Italia. Siamo lieti di annunciare che la nostra piattaforma gestionale CMO+2 dispone ora di un modulo di integrazione per la RICEZIONE e TRASMISSIONE automatica delle Fatture Elettroniche con l'Hub di SanMarino, permettendo alle imprese sammarinesi di svolgere tutte le operazioni di emissione e ricezione da un unico sistema gestionale, integrato con i sistemi dell'ufficio tributario.

Grazie a questo nuovo modulo, il sistema gestionale/crm CMO+2 permette di svolgere in assoluta autonomia e semplicità tutte le funzioni gestionali tipiche di una piccola/media impresa italiana e oggi anche sammarinese, garantendo in entrambe i casi la completa integrazione nell'emettere e ricevere le fatture elettroniche.

CMO+2 è una piattaforma gestionale disponibile in cloud completa di numerosi moduli che spaziano dalla gestione dei nominantivi dei clienti e potenziali clienti (funzioni di CRM) alla produzione di preventivi, offerte, conferme d'ordine, emissione fatture proforma, fatture di vendita e documenti di trasporto e/o di lavorazione. Gestione degli ordini di acquisto e delle fatture di acquisto integrabile con una semplice gestione di magazzino integrata con lettori barcode. Moduli di marketing per attività di call-in, tentata vendita, raccolta ordini, gestione agenti, sondaggi e tele-marketing.

La piattaforma dispone poi di moduli gesitonali per il controllo dei flussi di pagamento ed incasso delle fatture, gestione ricevute bancarie, flussi in entrata e uscita, contabilizzazione semplificata, generazione dei registri vendita e acquisti, generazione automatica della contabilità in partita doppia.

Gestione delle commesse di produzione e ordini di lavoro, gestione dei rapporti di lavoro con emissione automatica delle fatture. Gestione contratti servizi con relativo scadenziario. Gestione impianti presso clienti. Gestione numeri di serie dei prodotti.

CMO+2 fa molte altre cose, e soprattuto è un sistema aperto e configurabile secondo le specifiche esigenze del cliente, permette la creazione di schede prodotto, lavorazione e clienti personalizzabili.

Per maggiorni informazioni contattateci liberamente senza impegno.

Il 31 dicembre 2021 scadeva l’autorizzazione concessa dal Consiglio europeo all’Italia per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha richiesto non solo la proroga dell’autorizzazione almeno fino al 31 dicembre 2024, ma anche di estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari, tenuto conto che: l’introduzione della fatturazione elettronica non ha inciso in modo significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA; si rafforzerebbe le finalità di contrasto all’evasione fiscale, consentendo al Fisco di conoscere in maniera più puntuale il fatturato prodotto sul territorio nazionale.

Il Consiglio Europeo, il 13 dicembre 2021, ha deliberato l'adozione della proposta italiana, approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) l'8 dicembre 2021 (la decisione del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021).

Dopo il via libera del Consiglio europeo, per rendere applicabile nell’ordinamento interno l’estensione della fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfettario è comunque indispensabile un provvedimento normativo ad hoc che deve essere ancora pubblicato. È pertanto verosimile che l’obbligatorietà della fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario entri in vigore nel corso del 2022, ma al momento non è ancora stata definita una data esatta.

A partire dal 01.01.2021 i codici NATURA IVA delle ALIQUOTA IVA per la fatturazione elettronica sono cambiati. I codice N2, N3 e N6 non sono più utilizzabili, al loro posto occorre indicare uno dei codici più specifici previsti dalla nuova legislazione.

Per tanto i codici delle relative ALIQUOTE IVA devono essere DUPLICATI e aggiornati nel codice NATURA IVA secondo la nuova codifica. Per aiutarvi ad individuare il corretto codice da utilizzare in base per esempio agli articoli di legge di esenzione, abbiamo pubblicato una pratica tabella di conversione scaricabile da questo link.

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